Sez. 5, Sentenza n. 20033 del 30/09/2011 (Rv. 619931 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli del comma 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Determinazione della base imponibile - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, per i fabbricati diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, privi di rendita catastale nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile, effettuata provvisoriamente secondo il criterio previsto dal comma 4 del medesimo art. 5, è suscettibile di conguaglio una volta che sia stata determinata la rendita definitiva e tale principio si applica anche nel vigore dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)