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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022 (Rv. 664109 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccipiente - Oggetto.
Stato
decisa il 2022-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664109-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)