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Sez. L, Sentenza n. 6291 del 22/06/1990 (Rv. 467915 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - PROPAGANDISTA DI PRODOTTI PRESSO MEDICI QUALE AUSILIARE DI UN'IMPRESA FARMACEUTICA - NATURA - AGENTE - ESCLUSIONE - PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467915-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - PROPAGANDISTA DI PRODOTTI PRESSO MEDICI QUALE AUSILIARE DI UN'IMPRESA FARMACEUTICA - NATURA - AGENTE - ESCLUSIONE - PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine, e che è configurabile l'Obbligo (a carico dell'agente medesimo) allo Star del credere. Pertanto, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto pressi i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente (giacché i farmaci non sono acquistati dagli stessi medici) gli affari del preponente, tale ausiliare, comunque venga definito dalle parti, non è un agente ma un propagandista scientifico, la cui attività può formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo, a seconda che siano riscontrabili o no i caratteri della subordinazione. (V 7014/87, mass n 455188; (V 6826/87, mass n 455021; (V 2736/87).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)