Sez. L, Sentenza n. 6826 del 08/08/1987 (Rv. 455021 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO RAPPORTO D'AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO RAPPORTO D'AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
L'attività del propagandista scientifico volta al collocamento sul mercato dei prodotti medicinali può formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo, secondo che siano riscontrabili, o meno, i caratteri della subordinazione, intesa quale soggezione del prestatore alle direttive del datore di lavoro in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, come anche di rapporto di Agenzia, ove all'attività pubblicitaria si associ quella di promozione della conclusione di affari nell'interesse del preponente. L'accertamento in concreto dell'uno o dell'altro tipo di rapporto è rimesso al giudice del merito. (V 1532/86, mass n 444902)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)