Sez. 1, Sentenza n. 12935 del 29/09/2000 (Rv. 540613 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini nella nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Estensione alle decadenze relative ai termini di impugnazione o di riassunzione del processo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La rimessione in termini prevista dalla nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. si riferisce alla sola decadenza dai poteri processuali in cui siano ricorse le parti in relazione alla trattazione della causa nel giudizio di primo grado (e in quello d'appello, in forza del rinvio contenuto sull'art. 359 cod. proc. civ.) ma non si estende a tutte le altre decadenze conseguenti al decorso di termini perentori non inerenti alla trattazione della causa, quali quelli relativi alle impugnazioni o alla riassunzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 n. 2, Cod. Civ. art. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)