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Sez. 1, Sentenza n. 10537 del 23/10/1998 (Rv. 520032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. - Portata - Riferimento alle sole decadenze dai poteri processuali della parte interni al giudizio di primo grado - Conseguenze - Intempestiva proposizione di opposizione ad ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa - Rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520032-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di rimessione in termini, la nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. è finalizzata alla risoluzione del dubbio interpretativo (sorto in relazione al testo precedente) circa l'applicabilità dell'istituto predetto a tutte le decadenze verificatesi in relazione alle attività che le parti debbono compiere entro la prima udienza di trattazione, ovvero a quella fissata a norma dell'art. 184, ivi comprese quelle del convenuto che, per causa a lui non imputabile, sia comparso in tale udienza senza essersi regolarmente costituito, formulando le sue istanze a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., così che la relativa "voluntas legis" va intesa senz'altro nel senso di riferire la norma alle sole decadenze dai poteri processuali della parte interni al giudizio di primo grado (e, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ., anche di quello di appello), ma non anche alle decadenze relative ai poteri processuali esterni a tali giudizi, quali quelle derivanti dal decorso dei termini per la proposizione dell'azione o dell'impugnazione (principio affermato in relazione ad una fattispecie di decadenza relativa alla mancata proposizione dell'opposizione, entro il termine previsto dall'art. 22 della legge 689/81, ad un'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)