Sez. 1, Sentenza n. 10094 del 15/10/1997 (Rv. 508917 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza per causa non imputabile alla parte - Remissione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Portata - Invocabilità, dalla parte non costituita, per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
L'art. 184 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e modificato, nel primo comma, dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 29 dicembre 1995, n. 534), nella sua attuale formulazione, consente, alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. E stabilisce che il giudice provvede a norma dell'art. 294 cod. proc. civ., secondo e terzo comma. Come appare -peraltro - evidente dalla sua stessa collocazione (libro secondo, titolo I, capo II, sezione II della trattazione della causa), la norma riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione. Essa, quindi, pur rendendo di applicazione generale l'istituto della rimessione in termini (operante, quindi, dopo la soppressione del riferimento alle decadenze previste negli articoli 183 e 184 contenuto nel testo originario, anche per le decadenze stabilite, nei confronti del convenuto, dagli artt. 167, secondo comma, e 171, secondo comma), non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della improrogabilità' dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.), che impedisce di utilizzare l'istituto stesso anche per le decadenze relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 29/12/1995 num. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)