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Sez. L, Sentenza n. 7178 del 24/06/1995 (Rv. 493081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Carattere costitutivo - Mancanza - Accertamenti - Criteri - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'immediatezza della contestazione dell'addebito rispetto al momento della commissione, o della conoscenza, del fatto contestato è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore un'adeguata possibilità di difesa nell'ambito della procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari, cosicché il difetto di tale immediatezza (da valutarsi in senso relativo e tenendo conto delle ragioni oggettive che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati) rende invalido l'atto risolutivo del rapporto, per l'inosservanza della procedura suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)