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Sez. L, Sentenza n. 8722 del 17/07/1992 (Rv. 478254 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Immediatezza della contestazione - Necessità - Estremi - Configurabilità - Condizioni - Avvenuto svolgimento di una qualsiasi difesa da parte dell'incolpato - Insufficienza.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478254-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Ai fini della sussistenza del requisito dell'immediatezza della contestazione - che assurge ad elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare in quanto finalizzato ad assicurare al lavoratore la migliore possibilità di difesa, quale, per valutazione legale tipica fondata sull'"id quod plerumque accidit", deve presumersi impedita dal trascorrere di un significativo lasso di tempo tra il momento del fatto e quello della formulazione del relativo addebito - deve aversi riguardo all'intero contesto delle circostanze inerenti al caso, senza che possa detta sussistenza affermarsi in base al solo rilievo dell'avvenuto svolgimento di una qualsiasi difesa da parte dell'incolpato, quando non sia possibile escludere che una maggiore contiguità temporale dei momenti suddetti avrebbe consentito una difesa più efficace, ovvero in relazione alla pendenza di un giudizio avente ad oggetto la precedente irrogazione, per altri fatti, di un diverso licenziamento disciplinare, in quanto tale pendenza non esime il datore di lavoro dall'onere di intimare un nuovo licenziamento - in considerazione delle ulteriori mancanze riscontrate, diverse da quelle ancora "sub iudice -, essendo poi esso destinato ad aver pratico effetto se ed in quanto il precedente venga annullato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)