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Sez. L, Sentenza n. 5947 del 21/04/2001 (Rv. 546212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza - Applicazione - Discrezionalità del giudice - Limiti - Diritto di difesa del lavoratore e principio di buona fede per il datore di lavoro - Non tempestività della contestazione - Rilevanza - Carattere eccezionale - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, la discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare deve esplicarsi nell'ambito dei presupposti che sono alla base del principio di immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede; il giudice può eccezionalmente discostarsi da tale principio, indicando le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (nella specie, la banca datrice di lavoro aveva contestato al dipendente irregolarità accertate da tre ispezioni rispettivamente sette, sei e quattro mesi prima; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto giustificato il ritardo per la complessità dell'organizzazione aziendale e la quantità e qualità degli illeciti commessi, rilevando che le difficoltà organizzative non possono pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore e che la tipologia dell'illecito può incidere sulla durata dell'ispezione ma non sulla tempestività della contestazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)