Sez. 2, Sentenza n. 53674 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261856 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sull'istanza - Termine di dieci giorni decorrente dalla data di ricezione degli atti - Carattere perentorio - Possibilità di proroga - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)