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Sez. L, Sentenza n. 603 del 30/01/1986 (Rv. 444178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - MAGGIORI SPESE PER VITTO E ALLOGGIO RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ NEL CASO DELLA TRASFERTA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - MAGGIORI SPESE PER VITTO E ALLOGGIO RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ NEL CASO DELLA TRASFERTA - CARATTERE ESCLUSIVO.*

La distinzione tra l'ipotesi della trasferta e quella del trasferimento - rilevante al fine di stabilire la natura retributiva o risarcitoria di un emolumento corrisposto al lavoratore a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto ed alloggio sostenute per essere mutato il luogo dove deve essere eseguita la prestazione lavorativa - risiede nel fatto che nella prima vi è solo un mutamento temporaneo e transitorio del luogo predetto, disposto unilateralmente dall'imprenditore nell'Esercizio dei suoi poteri direttivi ed organizzativi dell'impresa, mentre nella seconda il mutamento è duraturo ed - incidendo normalmente anche nel domicilio del lavoratore - presuppone - a norma dell'art. 2103 cod. civ. - che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con la conseguenza che solo nel primo caso, e non anche nel secondo, sono identificabili delle maggiori spese per vitto ed alloggio fatte dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro e da quest'ultimo rimborsate. (V 5358/83, mass n 430281; (V 2912/82, mass n 420803).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)