Sez. L, Sentenza n. 2912 del 10/05/1982 (Rv. 420803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER IL CINQUANTA PER CENTO DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - ESCLUSIONE PER IL CINQUANTA PER CENTO DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONDIZIONE.*
L'ipotesi della "trasferta" (il cui compenso, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è escluso, nella misura del cinquanta per cento, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale) ricorre solo nel caso in cui il lavoratore, in obbedienza agli unilaterali poteri direttivi ed organizzativi dell'imprenditore, presti temporaneamente la propria attività in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti, e non è perciò configurabile rispetto al lavoratore contrattualmente obbligatosi ad adempiere la propria prestazione in luoghi sempre diversi e determinabili solo sulla base delle opere da eseguire. (V 2003/80, mass n 405635; (V 558/78, mass n 389867; (V 1817/68, mass n 333742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)