Sez. U, Sentenza n. 1053 del 14/02/1980 (Rv. 404525 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INPS - PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI IN RELAZIONE A RICHIESTE DI PENSIONI DI INVALIDITA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E NON D'OPERA PROFESSIONALE -CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA NEI LOCALI E CON MEZZI DELL'INPS - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INPS - PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI IN RELAZIONE A RICHIESTE DI PENSIONI DI INVALIDITA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E NON D'OPERA PROFESSIONALE -CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA NEI LOCALI E CON MEZZI DELL'INPS - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alle prestazioni effettuate da un medico in favore dell'INPS, e consistenti in visite e relazioni relative a richieste di pensione di invalidita, la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, anziche di un rapporto d'opera professionale, al fine della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, postula che le prestazioni medesime vengano effettuate con stabile inserimento e con vincolo di subordinazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, e, pertanto, nel difetto di tali requisiti, non puo essere affermata sulla sola base della circostanza che l'attivita di detto medico si svolga nei locali e con mezzi messi a disposizione dall'INPS.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)