Sez. 1, Sentenza n. 1191 del 10/05/1966 (Rv. 322380 - 01)
FALLIMENTO - CHIUSURA - PER CONCORDATO - RIACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA FALLITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL CURATORE NEI RAPPORTI PROCESSUALI - RINUNZIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO.*
FALLIMENTO - CHIUSURA - PER CONCORDATO - RIACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA FALLITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL CURATORE NEI RAPPORTI PROCESSUALI - RINUNZIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO.*
A seguito della chiusura, per concordato, del fallimento di una societa, questa riacquista la piena capacita processuale. Di conseguenza, nel rapporto processuale al curatore subentra l'amministratore della societa, il quale e legittimato ad esercitare in nome e per conto di questa i poteri ad essa spettanti, compreso quello di rinunzia al ricorso per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)