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Sez. 1, Sentenza n. 1191 del 10/05/1966 (Rv. 322380 - 01)

FALLIMENTO - CHIUSURA - PER CONCORDATO - RIACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA FALLITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL CURATORE NEI RAPPORTI PROCESSUALI - RINUNZIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322380-01

FALLIMENTO - CHIUSURA - PER CONCORDATO - RIACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA FALLITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE AL CURATORE NEI RAPPORTI PROCESSUALI - RINUNZIA AL RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO.*

A seguito della chiusura, per concordato, del fallimento di una societa, questa riacquista la piena capacita processuale. Di conseguenza, nel rapporto processuale al curatore subentra l'amministratore della societa, il quale e legittimato ad esercitare in nome e per conto di questa i poteri ad essa spettanti, compreso quello di rinunzia al ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)