Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 26/03/1986 (Rv. 445339 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi di chiusura del fallimento di una società (nella specie R.l.) per l'integrale pagamento dei creditori e delle spese della procedura fallimentare, la società riacquista la propria capacità di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e sino all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, con la conseguenza che in tale periodo la rappresentanza della società spetta ai suoi amministratori i quali sono reintegrati nei loro poteri. (V 5925/79, mass n 402601; (V 4296/79, mass n 400812; (V 2786/67, mass n 300343; (V 1191/66, mass n 322380; (Conf 1688/84, mass n 433755; (Conf 2010/78, mass n 391370; (Conf 5333/77, mass n 388994; (Conf 1991/75, mass n 375697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2448, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 153, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)