Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 20/05/1975 (Rv. 375697 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - CONCORDATO - IN GENERE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO O PER CESSAZIONE DELLA MASSA PASSIVA - CAPACITA D'AGIRE DELLA SOCIETA - RIACQUISTO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - CONCORDATO - IN GENERE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO O PER CESSAZIONE DELLA MASSA PASSIVA - CAPACITA D'AGIRE DELLA SOCIETA - RIACQUISTO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI.*
La chiusura del fallimento di una societa, di persone o di capitali, ove non avvenga per riparto o per inesistenza dell'attivo, ma per concordato o per cessazione della massa passiva, non estingue la societa, la quale riacquista la capacita d'agire pur trovandosi in stato di liquidazione. In tale ipotesi, per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e fino a che la societa non decida di proseguire la liquidazione con la procedura ordinaria, con la nomina di uno o piu liquidatori, la rappresentanza dell'ente spetta ai suoi amministratori, non cessati dalla carica per effetto del fallimento, limitatamente agli Atti di ordinaria amministrazione, in considerazione dell'indicata particolare condizione in cui si trova la societa dopo la chiusura del fallimento. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto valida la riassunzione di un giudizio di risarcimento di danni istaurato da una societa in accomandita per azioni da parte di un socio accomandatario della societa stessa, dopo che questa era stata dichiarata fallita e che il fallimento si era chiuso per soddisfacimento del passivo; la SC ha ritenuto corretta la pronuncia, in forza del principio di cui sopra). (V 1191/66, mass n 322380).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 153, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)