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Sez. 5 - , Sentenza n. 13809 del 06/07/2020 (Rv. 658352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accise - Saldo creditorio e momento di maturazione - Natura - Legittimazione al reclamo - Soggetto passivo del rapporto tributario - Conseguenze - Applicabilità del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, T.U.A., per il rimborso del credito di imposta al soggetto terzo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658352-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di accise su gas petrolio liquido (GPL), il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo il frutto di una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - è reclamabile soltanto dal soggetto passivo del rapporto tributario, con la conseguenza che il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta non è applicabile al soggetto terzo, nella specie il commerciante consumatore, che chiede l'accredito delle corrispondenti somme abbonate ai soggetti titolari di agevolazioni ai sensi dell'art.1, comma 2, d.P.R. n. 361 del 1999, stante la diversità ed alternatività tra il meccanismo per il rimborso delle accise pagate dallo stesso soggetto d'imposta, da un lato, e quello del tutto autonomo che disciplina l'accredito in esame, dall'altro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)