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Sez. 5 - , Sentenza n. 3576 del 13/02/2020 (Rv. 656971 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise - Carburante destinato a mezzi di trasporto pubblico - Diritto all’agevolazione - Rimborso - Termine biennale di decadenza - “Dies a quo” - Diritto all'agevolazione - Decorrenza - Fase del pagamento o dell'utilizzo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656971-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazioni sulle accise applicate al carburante destinato a mezzi di pubblico trasporto, il termine biennale - previsto a pena di decadenza - per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito (cd. rimborso) decorre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, da individuarsi non in quello in cui è stato effettuato il pagamento o l'utilizzo ma in quello in cui è stata effettuata la fornitura al destinatario, perché è questo momento che segna il passaggio del prodotto petrolifero da una destinazione aspecifica ad una finalizzata, in concreto, al rifornimento dei mezzi pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)