Sez. L, Sentenza n. 3218 del 28/04/1988 (Rv. 458664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI FIRMA LIMITATA A DETERMINATI ATTI OD OPERAZIONI QUALE LA FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI FIRMA LIMITATA A DETERMINATI ATTI OD OPERAZIONI QUALE LA FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE.*
La figura del funzionario di banca - che costituisce una qualifica di origine meramente contrattuale e, pur ricompresa nell'ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, si colloca in posizione inferiore a quella di dirigente - è caratterizzata (al di fuori dalle particolari ipotesi di investitura formale della qualifica o di preposizione ad agenzie di città o di filiali con un determinato organico di personale) dal conferimento, da parte dell'istituto di credito, della facoltà di firma sociale, consistente in un potere di rappresentanza da esercitarsi (anche congiuntamente) in via generale e continuativa nel nome e per conto della banca in relazione a mansioni che comportino il compimento di Atti di contenuto gestionale pertinenti all'Esercizio dell'impresa. Pertanto non spetta la qualifica di funzionario al dipendente cui la facoltà di firma sia attribuita solo per determinati Atti od operazioni, rientranti nei limiti delle specifiche mansioni impiegatizie, quale la firma del cosiddetto benestare bancario, che costituisce mera attestazione della conformità dell'operazione di importazione od esportazione di merci alla normativa valutaria. (V 2551/87, mass n 451700; (V 3523/87, mass n 452747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DM 12/03/1981, Contr. Coll. 18/02/1974 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)