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Sez. L, Sentenza n. 2551 del 11/03/1987 (Rv. 451700 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO E FIRMA SOCIALE PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE ALLA STREGUA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451700-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO E FIRMA SOCIALE PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE ALLA STREGUA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

È incensurabile in Sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, la pronuncia del giudice del merito che, alla stregua della contrattazione collettiva per il personale delle aziende di credito, abbia escluso la possibilità di parificare la firma del cosiddetto benestare bancario (richiesto per determinate operazioni valutarie) alla firma sociale prevista per la attribuzione della qualifica di funzionario, avendo rilevato che, mentre tale firma sociale implica la manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa, la firma del cosiddetto benestare è invece limitata ad una sola categoria di Atti, aventi natura non negoziale, in quanto mere attestazioni che esprimono il risultato di un giudizio non discrezionale. (V 1311/86, mass n 444749; (V 6177/83, mass n 430963; (V 623/82, mass n 418385; (V 5000/80, mass n 408871; (V 1921/77, mass n 385636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)