Sez. L, Sentenza n. 3893 del 21/04/1987 (Rv. 452747 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA DI CAPORIPARTIZIONE PRINCIPALE E RIVENDICANTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE DI CAPISERVIZIO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA DI CAPORIPARTIZIONE PRINCIPALE E RIVENDICANTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE DI CAPISERVIZIO.*
Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso, in favore degli ex combattenti ed assimilati, dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, opera - ai sensi della disposizione interpretativa dettata dall'art. 3 della legge n. 824 del 1971 - nell'ambito della carriera di appartenenza, la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, va intesa nel senso della carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. (nella specie, un dipendente dell'a.T.A.C., che, all'atto del collocamento al riposo rivestiva la qualifica di (caporipartizione principale, aveva reclamato, agli effetti della normativa suindicata, la qualifica di caposervizio. La suprema Corte ha confermato la impugnata sentenza di rigetto, rilevando, in particolare, che la qualifica di caporipartizione principale era, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 858 del 1954, la più alta del personale impiegatizio, mentre la qualifica di caposervizio era compresa tra le qualifiche dirigenziali). (V 5743/82, mass n 423475; (V 1193/81, mass n 411762; (Conf 6217/84, mass n 437865).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)