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Sez. 2, Sentenza n. 3046 del 15/03/1995 (Rv. 491191 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Risarcimento da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale - Misura della svalutazione monetaria - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Utilizzazione degli indici I.S.T.A.T. - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491191-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

La determinazione della misura della svalutazione monetaria, ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, il quale può avvalersi di calcoli statistici ufficiali (indici ISTAT) che lo esimono dalla specifica giustificazione del criterio adottato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)