Sez. 1, Sentenza n. 3619 del 07/08/1989 (Rv. 463569 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio, nella disciplina introdotta dagli accordi di Roma del 18 febbraio 1984, resi esecutivi, unitamente al protocollo addizionale, con legge 25 marzo 1985 n. 121, l'applicabilità del rito camerale resta circoscritta all'ipotesi in cui i coniugi concordino nel chiedere la delibazione medesima, mentre, in caso di iniziativa di uno soltanto di essi, S'impone il rito ordinario, e, quindi, a pena di nullità, l'introduzione del procedimento con atto di citazione. (V 2164/88, mass n 458007; (V 1212/88, mass n 457421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)