Sez. 2, Sentenza n. 5474 del 16/05/1991 (Rv. 472187 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanza legale - Nelle costruzioni - Criterio della previdenza (costruzione sul confine o distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Fissazione di distanza minima fra muri opposti - Deroga al criterio della prevenzione - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanza legale - Nelle costruzioni - Criterio della previdenza (costruzione sul confine o distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)
In tema di costruzioni su fondi finitimi, il diritto di uno dei confinanti di edificare in prevenzione, e, correlativamente, il diritto dell'altro di realizzare il proprio fabbricato in appoggio od aderenza, secondo le previsioni degli artt. 874-877 cod. civ., trovano deroga nelle norme dei regolamenti locali quando esse fissino un distacco rispetto al confine, non anche, pertanto, quando si limitino a stabilire la distanza minima "fra muri opposti" (nella specie, artt. 36-42 del Regolamento edilizio del Comune di Empoli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)