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Sez. L, Sentenza n. 10247 del 26/07/2001 (Rv. 548525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Diarie e indennità di trasferta - Imposizione contributiva al 50 per cento ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Attribuzione al dipendente di autovettura aziendale per raggiungere il posto di lavoro - Applicabilità della riduzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La riduzione dell'imponibile contributiva al cinquanta per cento è contemplata dall'art. 12, secondo comma, n.1, della legge n. 153 del 1969, come interpretato dall'art. 9 ter del decreto legge n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e con riferimento a periodi anteriori all'1 giugno 1991, soltanto per le somme corrisposte a titolo di diaria e di indennità di trasferta e non può essere estesa alla diversa ipotesi dell'attribuzione al dipendente di un'autovettura aziendale, utilizzata non per raggiungere posti di lavoro variabili diversi dalla sede aziendale, ma per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)