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Sez. 1, Sentenza n. 50893 del 12/11/2014 Ud. (dep. 04/12/2014) Rv. 261483 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE | Termine di cui al combinato disposto degli artt.603, comma primo, e 585, comma quarto, cod. proc. pen. - Applicabilità alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261483-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

La regola stabilita dall'art. 603 comma primo, cod.proc.pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585 comma quarto, cod.proc.pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art.603, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)