Sez. 3 - , Sentenza n. 48270 del 07/06/2018 Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274699 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Istanza presentata in udienza - Possibilità - Esclusione - Rigetto dell'istanza - Obbligo di motivazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento, come esige l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., deve essere avanzata esclusivamente con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non essendo sufficiente un'istanza formulata in udienza, con la conseguenza che, nel caso di rigetto, il giudice d'appello non è tenuto ad una specifica motivazione sulla non decisività degli incombenti proposti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)