Sez. 1 - , Ordinanza n. 17632 del 21/06/2021 (Rv. 661613 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Provvedimento di nomina del notaio per il frazionamento ipotecario - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell'atto pubblico di frazionamento, ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è ricorribile per cassazione, in quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)