Sez. 1 - , Sentenza n. 10637 del 01/04/2022 (Rv. 664544 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Diritto al frazionamento dell’ipoteca - Provvedimento di nomina del notaio ex art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza – Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE - In genere.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di frazionamento dell'ipoteca, il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta di nomina del notaio ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, d.lgs. n. 385 del 1993, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo ad incidere in via definitiva sul diritto dell'istante al frazionamento, decidendo sulla fondatezza della domanda nel contraddittorio delle parti e con attitudine alla stabilità "pro iudicato".
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)