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Sez. 1, Sentenza n. 21376 del 21/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240098 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Conversione di libertà controllata residuale in pena detentiva - Estinzione della pena sostitutiva mediante pagamento della residua multa o ammenda - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240098-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE

È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza rigetti l'istanza di ammissione al pagamento della pena pecuniaria, ex art. 102 L. n. 689 del 1981, in ragione del sopravvenuto provvedimento di conversione della residua libertà controllata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni, considerato che sulla base del testuale tenore dell'art. 102, comma quarto, L. n. 689 del 1981 - tale facoltà può essere esercitata anche nel caso in cui, a seguito di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la parte residua di essa, ai sensi dell'art. 108 L. n. 689 del 1981, sia convertita in pena detentiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 108 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)