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Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/04/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216034 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive - Libertà controllata in conversione di pena pecuniaria - Inosservanza delle relative prescrizioni - Commissione di un reato - Qualificabilità come inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216034-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La commissione di un reato costituisce di per sè inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ai sensi dell'art.108 della legge 24 novembre 1981 n.689, e comporta quindi la conseguenza prevista da detta disposizione normativa (conversione della restante parte della pena sostitutiva in pena detentiva). Sarebbe, infatti, del tutto illogico che detta conseguenza derivasse dall'inosservanza di obblighi aventi finalità di prevenzione, come quelli previsti per la libertà controllata dall'art.56 della citata legge n.689 del 1981, e non si producesse invece in presenza di comportamenti posti in essere da chi, pur formalmente rispettoso dei detti obblighi, ne avesse però vanificato la funzione realizzando direttamente proprio ciò che essi miravano a scongiurare.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)