Sez. 1, Sentenza n. 27044 del 18/12/2006 (Rv. 595015 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI | Privilegio del depositario - Concorso con i privilegi di cui all'art. 2751 bis cod. civ. - Prevalenza - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI
Il credito del depositario, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2761, terzo comma, cod. civ., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis cod. civ., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell'art. 2778 cod. civ., al tredicesimo posto nell'ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2777 cod. civ., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 - bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall'altro la circostanza che, nell'ordine preferenziale dettato dall'art. 2778 cod. civ., il credito per contributi contemplato dall'art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest'ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis, i quali, in ragione del disposto dell'art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all'art. 2753.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2761, Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)