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Sez. 2, Sentenza n. 3386 del 22/11/1971 (Rv. 354938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - POTERI DIRETTIVI - POTERE DEL DATORE DI LAVORO DI PREDISPOSIZIONE ANCHE UNILATERALE DI NORME INTERNE DI REGOLAMENTAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - QUALIFICA DEL DIPENDENTE - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - POTERI DIRETTIVI - POTERE DEL DATORE DI LAVORO DI PREDISPOSIZIONE ANCHE UNILATERALE DI NORME INTERNE DI REGOLAMENTAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - QUALIFICA DEL DIPENDENTE - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - FATTISPECIE.*

L'imprenditore ben puo predisporre, oltre che su base convenzionale anche unilateralmente, norme interne di regolamentazione, in base al potere di organizzazione e direzione dell'azienda, che gli compete in virtu degli artt 2086 e 2104 cod civ (ma, naturalmente, con il limite imposto dall'art 2103 cod civ, sia nella sua originaria formulazione che in quella, piu rigorosamente limitativa, dettata dall'art 13 dello statuto dei lavoratori, approvato con legge 20 maggio 1970, n 300), e tali norme hanno efficacia obbligatoria per i prestatori di lavoro, sempre pero che abbiano per oggetto l'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa; la materia concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei lavoratori, invece, deve considerarsi estranea alla nozione di organizzazione, in senso tecnico e disciplinare, del lavoro, e deve percio ritenersi sottratta al detto potere regolamentare dell'imprenditore e, in taluni casi, nel campo contrattuale, anche alla disponibilita del relativo diritto, da parte dello stesso lavoratore. Ma, una volta organizzata tecnicamente l'impresa e l'azienda che ne e oggetto l'inquadramento del singolo dipendente in una, piuttosto che in un'altra, categoria o ruolo, con una, oppure con un'altra, qualifica, dipendera, soprattutto dalla effettiva e reale attivita lavorativa esplicata dal dipendente stesso, in conseguenza delle Disposizioni a lui date dall'imprenditore. Pertanto, quest'ultimo non puo adibire il dipendente a determinate mansioni, proprie di una determinata categoria e qualifica, o, comunque, fargli svolgere le mansioni stesse, e riconoscere, contemporaneamente, al medesimo, formalmente e sostanzialmente, una categoria e qualifica ed un trattamento economico inferiori. (nella specie, il SC ha ritenuto esatto il giudizio espresso dai giudici di merito, secondo cui andavano riconosciuti la qualifica ed il trattamento economico di capo di Agenzia cinematografica all'impiegato di concetto, che di fatto aveva svolto funzioni di amministratore del personale e di 'lanciamentò dei films). (V 1353'65).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)