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Sez. 3, Sentenza n. 22391 del 19/10/2006 (Rv. 593992 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario pretermesso - Ordinanza di integrazione non tempestiva nei suoi confronti - Seconda ordinanza di concessione di un nuovo termine per la notifica - Accordo delle parti costituite - Chiamata in giudizio esclusivamente a carattere processuale - Legittimità della prosecuzione del giudizio fra le parti interessate - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593992-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ove l'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo non sia stata notificata tempestivamente ed il giudice, in assenza dell'eccezione di estinzione delle parti, abbia concesso un nuovo termine nel quale tale ordinanza venga ritualmente notificata a tutte le parti e, per la prima volta, all'assicurato-proprietario, deve ritenersi che la seconda ordinanza (di concessione di un nuovo termine per la notifica) sia stata pronunciata sostanzialmente sull'accordo delle parti costituite, con la conseguente legittimità della prosecuzione del giudizio fra tutte le parti interessate, trattandosi di una chiamata in lite esclusivamente a carattere processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)