Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999 (Rv. 530562 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio - Inottemperanza - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Presupposto - Tempestiva proposizione della relativa eccezione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sentenza "inutiliter data" - Configurabilità - Esclusione (nelle azioni non costitutive) - Dichiarazione di improseguibilità del giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione di simulazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Poiché l'estinzione del giudizio per inattività delle parti può essere dichiarata solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, come espressamente prevede l'art. 307, quarto comma, cod. proc. Civ. così come novellato dalla legge n. 581 del 1950, in difetto di tale tempestiva eccezione l'estinzione non può essere dichiarata neanche quando si verifichi la mancata ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario; né, in tal caso, nell'impossibilità di dar luogo alla dichiarazione di estinzione del processo, deve comunque dichiararsi l'improseguibilità del medesimo, poiché, quanto meno riguardo alle azioni non costitutive, la sentenza emessa a contraddittorio non integro non può ritenersi "inutiliter data" (vale a dire totalmente priva di effetti anche per i soggetti partecipanti al giudizio), dato che secondo il diritto positivo il vizio in esame non è enumerato tra quelli che non sopravvivono alla formazione del giudicato (artt. 161, secondo comma; 327, secondo comma; 362, secondo comma, cod. proc. Civ.). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ritualmente deciso nel merito un giudizio diretto a far valere la simulazione di alcuni contratti, benché fosse rimasto ineseguito l'ordine giudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti di una delle parti di tali contratti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)