Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013 Cc. (dep. 13/05/2013) Rv. 256079 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Istanza priva di indicazione del domicilio - Equiparazione a irreperibilità dell'istante - Esclusione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)