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Sez. U, Sentenza n. 9324 del 06/08/1992 (Rv. 478463 - 01)

Credito - Istituti o enti di credito - Banche di interesse nazionale - Banco di Roma | Inclusione fra gli enti pubblici - Inammissibilità - Principio dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con la qualità di impiegato - Deroga ex art. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933 - Esclusione - Questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478463-01

Credito - Istituti o enti di credito - Banche di interesse nazionale - Banco di Roma

Il Banco di Roma, in quanto banca non pubblica ma semplicemente d'interesse nazionale, strutturata come società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non potendo in contrario trarsi argomento, in particolare, dagli artt. 2461 cod. civ. e 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218 (disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) ed essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in rapporto all'art. 3 Cost., con riguardo ad una pretesa disparità di trattamento rispetto a professionisti dipendenti da enti già pubblici ma successivamente "privatizzati", per i quali il citato art. 3 della legge n. 218 del 1990 fa salvi i "diritti quesiti", nonché con riguardo ad una asseritamente illegittima disparità di trattamento fra avvocati di istituti di credito pubblici ed avvocati di enti bancari di diritto privato, ancorché d'interesse nazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2461, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218 art. 1, Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)