Sez. 5, Sentenza n. 15655 del 12/08/2004 (Rv. 575506 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Sentenza di inammissibilità - Fattispecie - Impugnazione - Limiti di cui all'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Impugnazione esperibile - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la sentenza che dichiari l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza, nella specie in ragione del contenuto della pronuncia di cui si richiede l'esecuzione e della ritenuta conseguente insussistenza del presupposto per l'esperibilità del giudizio, esula dal novero di quelle a contenuto attuativo, contemplate dall'art. 70, comma, 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi soggetta ai limiti di impugnazione previsti dal successivo comma 10. Ne consegue che avverso di essa, se emanata, come nel caso di specie, dalla Commissione tributaria regionale - in sede di giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un precedente giudicato della Commissione tributaria centrale -, è esperibile, trattandosi di pronuncia in unico grado, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)