diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4126 del 01/03/2004 (Rv. 570690 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ambito - Controllo della sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione - Inclusione - Presupposti del giudizio di ottemperanza - Individuazione - Puntualità e precisione del comando contenuto nel giudicato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570690-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato, l'art. 70, ultimo comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui il ricorso per cassazione contro le sentenze di ottemperanza è ammesso "per inosservanza delle norme sul procedimento", va interpretato - anche nel rispetto del dettato costituzionale relativo al diritto di difesa - nel senso che la denuncia di violazione di norme procedurali necessariamente e preliminarmente include il controllo della sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione. Ad un tal riguardo, deve ritenersi che il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l'inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto da essa posto in essere rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, al fine non di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato (come avviene nel complementare giudizio esecutivo civile), ma di rendere effettivo quel comando, con la conseguenza che il rimedio è ammissibile anche - e tanto più - quando la decisione contenga un comando privo dei caratteri della puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (rientrando nella discrezionalità del giudice dell'ottemperanza l'individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)