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Sez. L, Sentenza n. 7300 del 17/07/1990 (Rv. 468251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - PREPOSIZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA INFERIORE AD UNA SUCCURSALE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - PREPOSIZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA INFERIORE AD UNA SUCCURSALE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*

Il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore a quella di fatto attribuitagli deriva, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., solo dall'effettiva assegnazione del lavoratore stesso a mansioni superiori e non già dalla sua mera preposizione, in corrispondenza della qualifica posseduta e in conformità di specifiche norme contrattuali collettive, ad una succursale della azienda alla quale, per la sua importanza, il datore di lavoro, nell'Esercizio del suo generale potere imprenditoriale, possa preporre, secondo le stesse norme collettive, anche personale con qualifica superiore, senza che, per effetto di tale situazione, si verifichi violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, della pari opportunità socio-economica e della libertà, anche dal bisogno, dei lavoratori, atteso che siffatti principi non comportano l'introduzione nell'ordinamento dell'altro, diverso, consistente nella generale obbligatorietà della parità di trattamento normativo e retributivo dei lavoratori con medesime mansioni. (V 3424/82, mass n 421400; (V 6708/81, mass n 417589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)