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Sez. L, Sentenza n. 9958 del 12/05/2005 (Rv. 581897 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Invalidità protrattasi per un periodo di tempo e successivamente ridottasi al di sotto della soglia pensionabile - Accertamento in tal senso in sede giudiziale ex art. 149 cod. proc. civ. - Possibilità di tenere conto non solo degli aggravamenti ma anche dei miglioramenti dello stato invalidante - Sussistenza - Fondamento - Limitazione del diritto alla pensione al periodo di accertata invalidità - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581897-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO

Qualora il giudice di merito accerti che l'invalidità pensionabile si è protratta per un certo periodo ed è successivamente venuta meno o si è comunque ridotta al di sotto della soglia pensionabile per il sopravvenuto recupero della capacità di lavoro, è tenuto ad accertare il diritto alla pensione soltanto per il periodo di accertata invalidità e non anche per quello successivo alla cessazione di tale stato, non essendo rinvenibile alcuna disparità di trattamento tra gli assicurati che risultino aver recuperato le loro capacità in sede giudiziaria e coloro che vengano raggiunti da un provvedimento amministrativo di revisione, e dovendo affermarsi che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ, gli accertamenti relativi alle modifiche della condizione invalidante intervenute in corso di causa non sono funzionalizzati solo ad attestare eventuali aggravamenti della stessa, ma anche a rilevare la presenza di eventuali miglioramenti, in quanto le prestazioni di invalidità, siano esse di carattere previdenziale o assistenziale, competono esclusivamente in corrispondenza dei periodi in cui ne sussistono i fatti costitutivi. (Fattispecie concernente la pensione di inabilità con successivo venir meno dello stato di inabilità assoluta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)