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Sez. L, Sentenza n. 12933 del 20/12/1997 (Rv. 511108 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Invalidità protratta per un certo periodo e venuta meno per recupero della capacità - Limitazione del diritto alla pensione al periodo di accertata invalidità - Necessità - Potere di revoca dell'INPS - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511108-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO

Qualora il giudice di merito accerti che l'invalidità pensionabile si è protratta per un certo periodo ed è venuta meno per il sopravvenuto recupero della capacità di guadagno, è tenuto ad accertare il diritto alla pensione soltanto per il periodo di accertata invalidità e non anche per quello successivo alla cessazione di tale stato; siffatto potere - dovere del giudice di limitare, in conseguenza delle risultanze probatorie acquisite, l'accoglimento della domanda di pensione al periodo di effettiva esistenza dell'invalidità non può trovare limiti nel potere di revoca attribuito all'INPS, sia perché la pronuncia giudiziaria non può essere compressa nel suo contenuto, positivo o negativo, sia perché il potere di revoca dell'INPS ha efficacia soltanto "ex nunc" e pertanto, non potendo retroagire al momento dell'effettiva cessazione dell'invalidità, non varrebbe a far venire meno la prestazione per il periodo intermedio, durante il quale il diritto alla pensione non compete all'assicurato e non può essergli riconosciuta per mancanza del presupposto legale dell'invalidità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)