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Sez. L, Sentenza n. 18906 del 07/09/2007 (Rv. 598869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Audizione delle parti - Presupposti - Costituzione della parte - Necessità - Esclusione - Comparizione dell'avvocato munito di procura speciale - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie in tema di liquidazione delle spese di lite.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

La trattazione del ricorso con il procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 cod. proc. civ. non osta all'audizione, in camera di consiglio, dell'avvocato della parte non costituita che sia munito di procura speciale, non sussistendo valide ragioni, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, per differenziare, in relazione alla natura del rito, l'ipotesi in esame da quella prevista dall'art. 370, comma primo, cod. proc. civ., il quale consente all'avvocato della parte non costituita di partecipare alla discussione orale in udienza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha disposto, in ragione della soccombenza dei ricorrenti, la liquidazione delle spese in favore della parte intimata non costituitasi, il cui difensore, munito di procura speciale, era comparso in camera di consiglio ed era stato ammesso alla discussione orale della causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)