Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 19/05/1983 (Rv. 428340 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
A norma dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione parziale importa, per presunzione assoluta di legge, acquiescenza ai capi non impugnati non legati a quello impugnato da un vincolo di dipendenza necessaria e ciò con effetto immediato, cioè senza attendere la scadenza del termine stabilito per impugnare, sicché la successiva impugnazione di tali altri capi, anche se proposta nel termine prescritto, va dichiarata improponibile in applicazione del principio della consumazione del potere d'impugnazione (primo comma dell'art. 329 citato). (V 533/79, mass n 396652; (V 5579/78, mass n 395362; (V 709/70, mass n 345938; (V 3103/69, mass n 343042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)