Sez. U, Sentenza n. 5025 del 03/03/2010 (Rv. 611977 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Annullamento del provvedimento amministrativo - Domanda risarcitoria autonoma del privato - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Fondamento - Conclusione del giudizio amministrativo in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di esercizio illegittimo della funzione pubblica, l'azione risarcitoria proposta successivamente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sia nel caso in cui venga avanzata congiuntamente a quella di annullamento del provvedimento, sia nel caso in cui venga proposta separatamente, senza che assuma alcun rilievo, in quest'ultima ipotesi, la circostanza che il giudizio amministrativo di annullamento si sia concluso in epoca anteriore alla predetta data. L'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria presuppone infatti che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio subito.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)