Sez. 2, Sentenza n. 3433 del 03/08/1977 (Rv. 386983 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI AZIONI DI NUNCIAZIONE NEL GIUDIZIO POSSESSORIO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI AZIONI DI NUNCIAZIONE NEL GIUDIZIO POSSESSORIO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finche il primo non sia definito e la decisione non venga eseguita, implica un temporaneo difetto di giurisdizione relativamente al giudizio petitorio, pertanto il convenuto non puo neppure proporre azioni di nunciazione, ove fin dal ricorso introduttivo di queste manifesti l'inequivoca intenzione di agire a tutela della proprieta o di altro diritto reale. Infatti il procedimento nunciativo- unitario pur se articolato in due fasi - acquista in tal caso natura petitoria, per effetto dell'iniziale scelta ed in conseguenza dell'immutabilita della domanda, e il provvedimento che percio lo dichiari inammissibile ha natura sostanziale di sentenza, pur se adottato in Forma di ordinanza. (Conf 2205/62, mass n 253388; (Conf 3017/62, mass n 254457; (Conf 1471/73, mass n 364216; (Conf 3965/74, mass n 372539).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)