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Sez. 2, Sentenza n. 1471 del 21/05/1973 (Rv. 364216 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - DUPLICE FASE DI COGNIZIONE SOMMARIA E DI MERITO - UNICITA DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA DELL'OPERA - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - EFFICACIA NEI RIGUARDI DEL COSTRUTTORE - PRONUNZIA SULLE SPESE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364216-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - DUPLICE FASE DI COGNIZIONE SOMMARIA E DI MERITO - UNICITA DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA DELL'OPERA - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - EFFICACIA NEI RIGUARDI DEL COSTRUTTORE - PRONUNZIA SULLE SPESE - APPLICABILITA.*

Nel procedimento per denunzia di nuova opera si distinguono due fasi: la prima, a cognizione sommaria, che si conclude con la ordinanza con cui il pretore provvede sull'istanza di sospensione dell'opera; la seconda, a cognizione piena, che ha ad oggetto il merito della controversia (accertamento della legittimita della nuova opera e pronunce conseguenziali). Il procedimento, pur articolandosi nei due momenti sopra considerati, e unico, perche, concludendosi la prima fase con ordinanza (art 689, ultimo comma, cod proc civ), e solo con la sentenza che definisce il giudizio che viene accertata la legittimita della costruzione dell'opera. Tale accertamento, se deve necessariamente essere compiuto nei confronti del proprietario dell'opera, riguarda direttamente anche il costruttore (nell'ipotesi che sia persona diversa), non solo per il riflesso che la pronuncia sulla legittimita dell'opera ha sul provvedimento cautelare di sospensione (che, a seconda dei casi, viene definitivamente confermato o revocato), ma anche per la statuizione sul carico delle spese del procedimento che, nei confronti di tutte le parti, non puo essere emessa che con la sentenza che definisce il giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)