Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 12/05/1973 (Rv. 363914 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento della Corte d' appello, emesso in Sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale dei minorenni concernente lo stato di adottabilita di un minore - avendo natura contenziosa anche nell'ipotesi in cui non sia ancora intervenuto l'affidamento preadottivo del minore, incidendo su diritti soggettivi, identificabili, da un lato, nella patria potesta e nei diritti ad essa connessi), che, per effetto del dichiarato stato di adottabilita, rimane sospesa e, dall'altro, nel diritto del minore a ricevere l'assistenza materiale e morale che gli e dovuta; e risolvendo il conflitto fra tali diritti con forza di giudicato - e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 1154/72, mass n 357600; 12/72, mass n 355663).*
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)