Sez. 2, Sentenza n. 410 del 07/02/1968 (Rv. 331412 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI E REQUISITI DI FONDATEZZA DELLA DOMANDA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZE NELLE COSTRUZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI E REQUISITI DI FONDATEZZA DELLA DOMANDA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZE NELLE COSTRUZIONI.*
Rientra nel potere-dovere del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda (e in particolare dell'esistenza, validita e Rilevanza del titolo dedotto a fondamento della pretesa)indipendentemente dalla posizione difensiva assunta dal convenuto e dalle eccezioni (non in senso proprio o sostanziale) proposte. Conseguentemente, di fronte ad una pretesa di abbattimento del piano di un fabbricato, fondata sull'illegittimita dell'appoggio non preceduto da un titolo costitutivo della comunione del muro interessato, nessuna specifica attivita ha l'Onere di spiegare il convenuto per veder rigettata la parte esorbitante (rispetto al titolo)di una domanda contestata nella sua integralita, ne per veder riformata in appello una eventuale erronea pronunzia di condanna all'abbattimento dell'intero piano, una volta investito il giudice del gravame del riesame integrale della causa. (V. 723-67, massima n. 326767 657-66, massima n. 321304).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)